Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Suppl. ordinario n. 87) è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” detta anche Legge di stabilità 2014.
All’articolo 1, commi 639 e seguenti, viene istituito un nuovo tributo denominato IUC (Imposta Unica Comunale). La nuova imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La nuova IUC resta, comunque, una Service Tax che ingloba IMU, Tari e Tasi.
Per l'applicazione della TARI vengono considerate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti ed il calcolo può essere sviluppato percorrendo due strade: sulla base del comma 651 oppure del comma 652 della già citata legge.
La prima delle due possibilità prevede la commisurazione della tariffa sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999 n. 158, mentre la seconda ammorbidisce il concetto previsto nella precedente formulazione rispetto al quale, la struttura della TARI avrebbe pedissequamente riflesso la precedente formulazione della TARES, riproponendo tariffe determinate sulla base di coefficienti di produzione potenziali commisurati alle quantità ed alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.